Relazione Tecnica (EX LEGGE 10)
Ti piacerebbe avere un unico interlocutore con cui interfacciarsi per la redazione della Legge 10 e la realizzazione degli impianti?
Da oggi è realta. Pensiamo a tutto noi!
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La relazione energetica, detta ex Legge 10 del 1991, è un elaborato richiesto in caso di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamenti volumetrici e sostituzione impianti di climatizzazione (caldaia, pompa di calore ecc...) e deve essere redatta da un tecnico abilitato.
Ma quando è obbligatoria?
La relazione tecnica energetica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono la costruzione o l'intervento sul sistema involucro-impianto come segue :
1 livello di verifiche: nuove costruzioni
In questa casistica (all. 1 art. 1.3 DM 26/06/2015 "requisiti minimi") ricadono:
- Edifici di nuova costruzione.
- Edifici sottoposti a demolizioni e ricostruzioni (sia che venga presentato il Permesso di Costruire sia che si utilizzi la SCIA alternativa al Permesso o la SCIA ordinaria).
- Ampliamenti volumetrici (climatizzati) superiori al 15% della volumetria climatizzata preesistente o, comunque, superiori a 500 metri cubi. E' indifferente se la nuova zona viene climatizzata tramite l'estensione dell'impianto esistente oppure tramite un nuovo impianto.
Inoltre, sono assimilati ad ampliamenti volumetrici con nuovi impianti tecnici:
- Il recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati.
- Il cambio di destinazione d’uso, ad esempio avvenuto tramite il recupero sottotetti, depositi, magazzini, se dotati di nuovi impianti tecnici.
2 livello di verifiche: ristrutturazioni importanti di primo livello
Ricadiamo in questa casistica (all. 1 art. 1.4.1 DM 26/06/2015 "requisiti minimi") quando si prevede contemporaneamente:
- Un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
- La ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.
3 livello di verifiche: ristrutturazioni importanti di secondo livello
Passiamo agli interventi più leggeri.
Per ricadere nel secondo livello, l’intervento dovrà interessare l’involucro edilizio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
Impianto di riscaldamento, cambio di destinazione d'uso e frazionamento.
Una richiesta frequente di chiarimento riguarda il rifacimento dell'impianto di riscaldamento.
Ma se sostituissi la sola caldaia, dovrei presentare la Legge 10? E se sostituissi solo i termosifoni?
La risposta passa per la definizione di ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento, per cui è obbligatorio il deposito della Legge 10.
Si ricade in ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento qualora si modifichi in maniera sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore.
Gli elementi dell'impianto sono il generatore (caldaia, pompa di calore, stufa), i tubi (o i canali) di distribuzione e i terminali (radiatori, fancoil, split, pannelli radianti ecc...).
Secondo le FAQ del Mise del 1 agosto 2016, per ricadere in ristrutturazione di un impianto occorre realizzare delle modifica sostanziale, e quindi:
- Sostituire contemporaneamente tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione).
- Sostituire in maniere combinata la tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.
Nel caso di pompa di calore o condizionatore, occorre la Legge 10?
Nel caso di installazione di pompa di calore, climatizzatore o condizionatore, la relazione deve essere redatta solo in caso di potenza (o somme di potenza) superiore a 15 kW (art.8 Dlgs 192/05 e FAQ 2.56).
Esistono delle deroghe alla stesura della Legge 10?
Esistono delle deroghe al deposito della Legge 10, indicate nell'all. 1 art. 1.4.3 del DM 26/06/2015 "requisiti minimi".
Esistono difatti alcuni interventi che non richiedono il deposito della relazione energetica. Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
- Gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
- Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
- Nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 kW, gli obblighi di redigere la Legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore (diverso vettore energetico o tecnologia di combustione). Non occorre la Legge 10 per la sostituzione di caldaie con potenza inferiore a 50 kW, dove non venga cambiato il combustibile (metano, gpl, pellet, fonti rinnovabili ecc...). Vedi DM 26/06/2015 Allegato 1, 2.2.
Esiste un'altra deroga che non riguarda l'esclusione dalla redazione della Legge 10. Bensì ammette, nel caso di edifici esistenti, sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, la deroga alle altezze minime dei locali di abitazione indicate nel DM 75, fino a un massimo di 10 centimetri (all. 1 art. 2.3 DM 26/06/2015 "requisiti minimi").
Infine, nel caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco, che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze indicati nelle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, devono essere verificati incrementandoli del 30%.
Bonus e mancato deposito Legge 10 :
Purtroppo tale dimenticanza, comporterebbe delle difformità, e sarebbe motivo di perdita del beneficio, oltre che di sanzione.
Difatti, secondo l'art. 49 del TU sull'edilizia: "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici."
Quando deve essere consegnata?
Secondo l'art. 8 del Dlgs 192 del 2005, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo.
Possibilità di pacchetti completi ed agevolati :
- Diagnosi Energetica + Legge 10
- Legge 10 + APE
- Diagnosi Energetica + Legge 10 + APE