Certificazione Energetica APE
Quando è obbligatoria la certificazione energetica APE?
Secondo l'art. 6 del Dlgs 192 del 2005, l’immobile deve essere dotato di attestato di prestazione energetica nei seguenti casi:
- Comma 1: edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante (intervento su più del 25% dell'involucro edilizio disperdente della casa e può interessare gli impianti), all’atto di chiusura dei lavori e/o prima del rilascio dell’agibilità.
- Comma 2: compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi.
- Comma 2: locazione (affitto) di intero immobile o singole unità immobiliari.
- Comma 6: edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con superficie utile >250 mq.
- Comma 9: contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione.
- Comma 8: annunci immobiliari (compravendita e locazione).
- Comma 2: trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio donazione).
- Comma 2: comodato d'uso gratuito o meno.
Quali sono le classi energetiche?
Le potenziali classi energetiche, secondo la legge 90/2013 del 26 giugno 2015, sono 10:
A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G.
La A4 è la più efficiente, la G quella meno efficiente.
Le classi vengono determinate sulla base del consumo anno energetico per metro quadro.
La classe energetica è determinata in funzione :
- Della dimensione e dell'orientmento dell’immobile.
- Della tipologia e della coibentazione dell'involucro (parete, copertura, infissi ecc...).
- Della qualità degli impianti.
- Dell'uso delle fonti di energia rinnovabili.
Sanzioni per assenza di APE
Sono previste sanzioni per proprietari, locatori o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica.
Se l'immobile viene posto in vendita senza essere dotato di APE, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3.000 ed i 18.000 euro (comma 8 art. 15 del DLgs 192/2005).
Se l'immobile viene affittato senza essere dotato di APE, il proprietario incorre in una sanzione variabile tra i 300 ed i 1.800 euro (comma 9 art. 15 del DLgs 192/2005).
Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3.000 euro (comma 10 art. 15 del DLgs 192/2005).
Se l'APE non viene allegato al contratto di compravendita, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione da euro 3.000 a euro 18.000 (comma 3 art. 6 del DLgs 192/2005).
Se l'APE non viene allegato al contratto di locazione (non per singola unità immobiliare), le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione da euro 3.000 a euro 18.000 (comma 3 art. 6 del DLgs 192/2005).
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